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Fascicoli

 
 
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Il comune nell’espletamento della sua attività, in passato così come oggi, entrava in rapporto con altri soggetti, sia di diritto pubblico (organi e uffici statali, provinciali e altri enti pubblici) sia privati, attraverso lettere che possono avere a seconda dei casi rilevanza di atti amministrativi, far parte di un procedimento che porta all’emanazione di un atto, o rappresentarne l’atto conclusivo. Per oltre un secolo, a partire dal 1897, questi documenti, costituiti da lettere ricevute dal comune e dalle minute o copie di quelle spedite, alle quali sono talvolta allegati documenti inerenti l’affare trattato, sono stati organizzati sulla base di un titolario o schema di classificazione prescritto dal ministero dell’interno (circolare n. 17100-2 del 1 Marzo 1897), articolato in 15 partizioni (categorie) e in sottopartizioni (classi). I documenti afferenti il medesimo affare andavano a formare il fascicolo che fisicamente si presenta come un insieme di carte “incamiciate” in una cartellina in cartoncino leggero sul quale veniva riportata la classificazione basata sul titolario e l’oggetto del fascicolo (es.: Categoria X - Lavori pubblici, Classe 1 - Strade e piazze, “Manutenzione delle strade comunali”). In molti casi, in seguito a riordini dell’archivio, anche la documentazione prodotta prima del 1897 risulta inquadrata all’interno dello schema organizzativo delle quindici categorie, come nel caso del comune di Calasetta (“Amministrazione – Verbali di deliberazioni originali del consiglio comunale”, 1850). Altre volte i fascicoli non sono altro che aggregazioni di carte sciolte organizzate a posteriori in base a elementi comuni (MUS, nn. 2276 A-H; SGS, nn. 1.1, 2.1, 8.1).

Categoria I - Amministrazione
La presenza di una serie di fascicoli di deliberazioni per il comune di Calasetta è dovuta al fatto che il comune era tenuto, dalle leggi comunali e provinciali del Regno sardo-piemontese e, successivamente all’Unità d’Italia, dalla legge del 1865, a inviare un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni agli organi di controllo (Intendenza generale, prefetto, sottoprefetto). Questi, una volta esaminata e appurata la legittimità degli atti, apponevano il visto e ne rimandavano al comune una copia per la pubblicazione e l’esecuzione. Le copie delle deliberazioni sono conservate talvolta insieme agli allegati (documenti preparatori o di corredo), relativi all’oggetto della deliberazione.

 

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